Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Nei tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «Nei cinque anni» e le parole: «per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo comunque non superiore alla durata del mandato amministrativo del Sindaco»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I funzionari che abbiamo assolto l'obbligo formativo di cui al precedente periodo sono inscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».