Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis» aggiungere i seguenti:
2-ter. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti le spese previste per la figura del segretario comunale non vengono computate fra quelle rientranti le spese del personale.
2-quater. I segretari comunali dei comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mantengono la propria posizione giuridica e al corrispondente trattamento economico provvede il Ministero dell'interno.