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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.11.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
18.11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 270, dopo le parole: «I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci,» sono inserite le seguenti: «dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (Anpci),»;

   b) all'articolo 271:

    1) al comma 1, dopo le parole: «Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci», sono inserite le seguenti: «dell'Anpci,»;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I segretari comunali collocati in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l'Anci o l'Anpci ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni per costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali distaccati ai sensi del presente comma mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 101 è sospeso per l'intera durata del distacco».

  2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le parole: «ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM» sono sostituite dalle seguenti: «, il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM e il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia – ANPCI».
  3. Il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, prevedendo che, per i comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, la prefettura possa conferire le funzioni di segretario comunale a un funzionario di ruolo in servizio presso il comune, in possesso dei requisiti determinati con decreto del Ministro dell'interno, comunque per un periodo non eccedente 180 giorni, salvo proroga motivata da mancanza di disponibilità di segretari comunali presso la sezione regionale.