Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore.».