Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore.»;
b) all'articolo 11, comma 7, le parole: «qualora sia stato collocato in disponibilità» sono soppresse;
c) all'articolo 14, comma 1, le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina» sono soppresse;
d) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».