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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.9.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
17.9.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

Art. 60-bis.

   1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il sindaco è eletto e si intendono eletti tutti i candidati compresi nella lista, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, restando esclusi dal computo del denominatore gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.