Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) Al comma 10 dell'articolo 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I limiti percentuali di cui al presente comma non si applicano nei comuni sino a 5.000 abitanti nel caso in cui sia stata presentata una sola lista a causa della mancanza materiale di altre liste o dell'impossibilità di altre liste di essere ammesse per vizi insanabili contenuti nelle medesime.».