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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.06.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
17.06.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di revisione elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti)

  1. Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti le procedure di revisione elettorale di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono effettuate, a discrezione della giunta municipale, su base annuale.
  2. Qualora la giunta municipale decida di avvalersi della discrezionalità di cui al comma 2, seleziona uno solo dei periodi di revisione di gennaio o di luglio di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e uno solo dei periodi di revisione tra il 10, 11, ed il 20 aprile, e, conseguentemente il 10 giugno o del 10, 11 e 20 ottobre e, conseguentemente, il 10 dicembre.