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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
17.03.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Composizione delle Giunte nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti)

  1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è facoltà del sindaco, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1, nominare sino a 2 assessori non facenti parte del consiglio, purché siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Qualora gli assessori nominati ai sensi del precedente periodo comportino il superamento del limite previsto dal comma 1, ad essi non spetta l'indennità di funzione».