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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.5.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
15.5.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017, in deroga ai principi di bilancio vigenti, nel limite di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma si corrisponde mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.
  1-quater. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017, venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non possono essere considerati esuberi.