Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.».