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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.02.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
15.02.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Progressioni verticali interne nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

  1. Al fine di valorizzare le professionalità interne, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.
  2. Le procedure selettive riservate di cui al presente articolo tengono conto della valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, nonché dell'attività svolta, dell'esperienza maturata, dei risultati conseguiti e dell'eventuale superamento di precedenti procedure selettive. Le medesime procedure prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e di applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e di casi concreti.
  3. Il numero di posti per le procedure selettive riservate di cui al presente articolo non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
  4. L'attivazione delle procedure selettive riservate di cui al presente articolo determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile dall'ente locale ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.