Sostituirlo con il seguente:
«Art. 14
(Dirigenza apicale nei comuni)
1. Dopo l'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
“Art. 108-bis.
(Dirigenza apicale unica)
1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane al direttore generale di cui all'articolo 108 sono attribuite le funzioni di attuazione di indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa, nonché le funzioni di cui all'articolo 97, comma 4.
2. Possono essere nominati direttore generale ai sensi del presente articolo i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica. Per la nomina e la revoca del direttore generale si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 108.
3. I comuni di cui al presente articolo e le città metropolitane non hanno il segretario di cui all'articolo 97”».