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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.07.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
14.07.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

   1. Al fine di consentire agli enti locali maggiori investimenti e una programmazione economica pluriennale indirizzata alla crescita, nonché evitare crisi finanziarie dei medesimi enti che possano portare al dissesto o all'adozione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021 per estendere gli esercizi del piano di rientro dei comuni in disavanzo di amministrazione. In deroga all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, negli esercizi dal 2020 al 2040 i comuni in disavanzo di amministrazione possono ripristinare il pareggio di bilancio oltre gli esercizi considerati nel bilancio di previsione, fino a dieci esercizi successivi a quello in cui il disavanzo è stato accertato ai sensi dell'articolo 186 del medesimo decreto legislativo. Il piano di rientro di cui al presente comma è approvato mediante l'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro del disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, anche oltre la durata della consiliatura. I comuni in disavanzo di amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno già adottato il piano di rientro possono, mediante l'adozione di una delibera consiliare, estendere il piano di rientro in corso oltre gli esercizi originariamente previsti, e in ogni caso non oltre il decimo esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato il disavanzo.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro a decorrere dai 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».