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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.024.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
14.024.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
   2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

   a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

   b) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

   c) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».