Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Possibilità per gli enti locali di rinunciare al personale in mobilità se sottoposto ad almeno due provvedimenti disciplinari)
1. Al comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al secondo periodo, dopo le parole: “che intendono bandire il concorso” sono aggiunte le seguenti: “ovvero accertata la sola sussistenza negli elenchi medesimi di personale già sottoposto ad almeno due provvedimenti disciplinari,”».