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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.018.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
14.018.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

   1. Negli Enti dotati di Avvocatura interna, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio spettano agli Avvocati incardinati nell'Ufficio ed iscritti nell'elenco speciale dell'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, i quali esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. Il coordinamento dell'Avvocatura interna è affidato ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale, di norma scelto tra i legali già in ruolo. Agli Avvocati incardinati nell'Avvocatura interna viene assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione degli affari legali dell'ente ad essi assegnati ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti approvati dagli enti di appartenenza. Presso l'Avvocatura interna degli enti locali può svolgersi il tirocinio di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la durata massima di diciotto mesi. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. L'esito positivo del tirocinio, attestato dal coordinatore dell'Avvocatura, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni».