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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.011.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
14.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione)

   1. Al fine di semplificare, nonché di garantire efficienza e speditezza all'attività della Pubblica Amministrazione nell'erogazione di servizi alla collettività, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, così come aggiornata dalla delibera del 31 maggio 2017, n. 556 dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, sono esenti dall'obbligo di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) per i contratti di lavori, servizi e forniture, nonché per i contratti di cui agli articoli 7, 16, 17, 19, 162 e all'Allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi importo pari o inferiore a 10.000 euro.
   2. Con le medesime finalità del precedente comma, all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “5.000 euro”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “10.000 euro”».