Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che i presidenti, se designati tramite elezione, non possano essere scelti nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, e successive modificazioni, della stessa provincia in cui hanno la loro sede legale gli enti o i comuni che li hanno nominati e non possano ricoprire incarichi, nel medesimo collegio sindacale, per il successivo triennio.