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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.10.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
12.10.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

   «m-bis) il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, può deliberare piani di rientro finalizzati al recupero di imposte locali per la regolarizzazione delle situazioni debitorie, nonché alla sollecita acquisizione delle risorse dovute all'ente. Laddove ricorra il rischio che le somme dovute possano divenire inesigibili, sia per il decorso del tempo, sia per l'incapienza del soggetto debitore, il Consiglio può deliberare in ordine al riconoscimento di forme di agevolazione che consistano nella congrua riduzione delle somme dovute e della rateizzazione dei pagamenti in un arco temporale massimo di quindici anni. Tale forma di agevolazione dovrà essere necessariamente corredata da idonea motivazione e non potrà essere riconosciuta più di una volta a favore dello stesso soggetto. In ogni caso, è necessario che la deliberazione sia corredata dal parere favorevole del dirigente competente e che non abbia l'avviso contrario del collegio dei revisori dei conti, ai quali deve essere trasmessa trenta giorni prima dell'approvazione. In ogni caso l'applicazione di quanto sopra dovrà essere collegato a sanzioni nei casi di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di pagamento, anche ricorrendo alla sospensione delle autorizzazioni commerciali, nel rispetto della normativa vigente;».

  1-ter. All'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 3 le parole: «15.000 abitanti», sono sostituite ovunque ricorrano dalle parole: «100.000 abitanti»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. In ogni caso, le funzioni di direttore generale non possono essere attribuite al segretario comunale dello stesso ente, né comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo allo stesso soggetto»;

   c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Fermo restando l'obbligo, per ciascun comune o provincia, di dotarsi di un segretario comunale o provinciale, in caso di assenza o impedimento del segretario comunale, il direttore generale potrà assolvere ai compiti di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e curarne la verbalizzazione, nonché ogni altra funzione attribuita al segretario comunale.
   4-ter. Nei comuni con popolazione uguale o inferiore a 15.000 abitanti, laddove il segretario comunale non sia stato individuato o risulti assente o sia impedito, le stesse funzioni possono essere attribuite temporaneamente a un funzionario dell'ente che rivesta la categoria D, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale. Laddove ciò non sia possibile, il sindaco, con proprio provvedimento, può conferire temporaneamente tali funzioni a un professionista, assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del presente decreto legislativo, purché sia in possesso degli stessi requisiti previsti ai fini dell'attribuzione dell'incarico di segretario comunale, per un periodo limitato e solo fino alla definitiva assegnazione del segretario comunale. Dopo l'assegnazione del segretario, il funzionario così individuato potrà continuare a esercitare le funzioni di vice segretario.».

  1-quater. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Ferma restando ogni responsabilità in ordine al corretto esercizio della funzione di direzione dei controlli amministrativi, prevista dall'articolo 147-bis, il segretario comunale non è responsabile della legittimità degli atti adottati dai funzionari dell'ente, né delle deliberazioni adottate dalla Giunta o dal Consiglio comunale, se queste siano corredate dal parere favorevole del funzionario competente.».

  1-quinquies. All'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il segretario comunale è tenuto a effettuare il controllo di regolarità sugli atti amministrativi di cui venga richiesto il riesame da un numero di cittadini non inferiore a 50, nei comuni fino a 15.000 abitanti e non inferiore a due millesimi rispetto alla popolazione residente, negli altri comuni. A tal fine l'Ente, con deliberazione di Giunta definisce le modalità di presentazione delle istanze di riesame, compreso l'ammontare delle tariffe da applicare a titolo di diritto di segreteria, precisando che tali somme dovranno essere incamerate nel bilancio dell'ente e non potranno, in alcun modo essere destinate a finanziare istituti di natura premiale o retributiva. Il Regolamento può prevedere l'utilizzo di un campionamento o del sorteggio, laddove il numero delle richieste di riesame risulti eccessivo e non sia possibile l'esame di tutte le richieste pervenute. In assenza della previsione regolamentare, le istanze debbono comunque essere prese in esame, ma non potranno essere aggravate dalla richiesta di costi per diritti di segreteria. L'attività di controllo deve essere ultimata entro trenta giorni dalla richiesta e può concludersi con l'archiviazione o con la richiesta, al funzionario competente di modificare o revoca dell'atto, senza alcuna responsabilità in capo al segretario comunale in caso di inerzia. Il segretario provvede, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, alla comunicazione ai richiedenti degli esiti dell'attività di controllo. Il segretario, laddove riscontri delle illegittimità ha il dovere di evidenziarle al soggetto interessato e all'organo di vertice, ma è liberato da ogni onere riguardo all'obbligo di denuncia.».