Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Laddove norme di legge o disposizioni ministeriali o di autorità indipendenti richiedono l'obbligo della trasmissione di informazioni o di rendicontazioni, i dirigenti e i responsabili dei servizi sono responsabili in via esclusiva, in relazione alla propria competenza, di eventuali omissioni o ritardi riguardanti la trasmissione di tali documenti, compresa l'attività di rendicontazione di fine mandato e il referto del controllo di gestione.
1-ter. I comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, in considerazione dell'impossibilità di disporre di dati attendibili, non sono tenuti alla predisposizione del referto sul controllo di gestione. Conseguentemente nessuna sanzione può essere irrogata per l'inottemperanza a tale adempimento.