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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.04.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
11.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazioni in materia di edilizia)

  1. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ai quali siano attribuite (limitatamente all'emergenza sanitaria Covid-19) le classi acustiche dalla I alla IV di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».