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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

   1. L'ente locale che si trova nella condizione di dovere esercitare funzioni nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni, comprese le Agenzie, le Autorità indipendenti e le Amministrazioni centrali, mediante l'utilizzo delle proprie risorse economiche, strumentali ed umane, ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti a tal fine. Nell'attesa di una definitiva quantificazione, tali costi sono calcolati in ragione delle giornate di lavoro, preventivamente comunicate alle amministrazioni per conto delle quali si esercitano le suddette funzioni. In mancanza dell'erogazione di tale risarcimento, l'Ente locale è liberato da ogni responsabilità in ordine a eventuali disservizi e in caso di gravi e comprovate carenze strutturali può procedere alla sospensione delle attività conseguenti».