Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 50 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, sostituire le parole: «, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici» con le seguenti: «, e ne prevedono, prioritariamente, l'ubicazione in edifici pubblici non scolastici al fine di salvaguardare la continuità didattica. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni ciascun Comune, per il tramite delle prefetture competenti e previa loro verifica dell'idoneità degli edifici, comunica al Ministero dell'Interno le sedi individuate».