Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.
2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.