Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.
2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 1-ter.
(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.
2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di Giunte provinciali e giunte metropolitane)
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:
«42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico»;
b) al comma 54, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) la giunta provinciale»;
c) dopo il comma 56 è inserito il seguente:
«56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico».