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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
7.03.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Reintroduzione delle circoscrizioni di decentramento nei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti)

   1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “250.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “150.000 abitanti”;

   b) al comma 3, le parole: “250.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “150.000 abitanti”.

   2. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 la lettera b) è soppressa.
   3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.
   4. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore».