Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Reintroduzione delle circoscrizioni di decentramento nei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti)
1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “250.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “150.000 abitanti”;
b) al comma 3, le parole: “250.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “150.000 abitanti”.
2. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 la lettera b) è soppressa.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.
4. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore».