Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizione su indennità dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)
1. Al comma 8-bis dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità” sono sostituite dalle seguenti: “è equiparata all'indennità”.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è tenuto ad apportare le modifiche necessarie, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 57-quater del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019.
3. Alla Tabella A allegata al decreto interministeriale del 4 aprile 2000, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Comuni fino a 1.000 abitanti euro 1.291,14” e “Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti euro 1.446,08” sono soppresse;
b) le parole: “Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti euro 2.169,12” sono sostituite dalle seguenti: “Comuni fino a 5.000 abitanti euro 2.169,12”».