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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.022.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
7.022.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 38, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente all'Ufficio di gabinetto del Sindaco ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. In casi eccezionali connessi a comprovate condizioni di salute e/o esigenze socio-sanitarie, le dimissioni possono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse necessitano di essere ratificate con votazione nella prima seduta utile del consiglio comunale. Le dimissioni di uno o più consiglieri comportano lo scorrimento della lista. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.».

   b) all'articolo 52, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La mozione di sfiducia deve essere presentata e votata esclusivamente all'interno di una seduta del consiglio comunale.».