Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Capo I-bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI
Art. 7-bis.
(Circoscrizioni di decentramento comunale)
1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Tale limite non si applica al comune capoluogo della città metropolitana».
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.