Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Norme in materia di sedi vacanti dei segretari comunali)
1. I comuni, nei quali sia vacante la sede di segreteria, su richiesta del Sindaco, possono stipulare contratti di collaborazione con soggetti esterni all'amministrazione in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, per l'affidamento delle funzioni del segretario di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.