Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Permessi e licenze)
1. Al comma 4, dell'articolo 79, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «per un massimo di 24 ore lavorative» sono sostituite con le seguenti: «per un massimo di 36 ore lavorative»;
b) le parole: «elevate a 48 ore» sono sostituite con le seguenti: «elevate a 72 ore»;
c) dopo le parole: «sindaci metropolitani,» sono inserite le seguenti: «presidenti delle Unioni di Comuni,».