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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
36.03.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

  1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

   «848-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto successivo alla data di entra in vigore della presente disposizione, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».