Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Cessione dei crediti)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze emana le istruzioni per la cessione di crediti di natura tributaria successivi al 2015 dei comuni fino a 15.000 abitanti, portati da titolo esecutivo non soggetto ad impugnazione, individuabili in blocco a società pubbliche di riscossione, stabilendo altresì il corrispettivo percentuale della cessione ed i termini di pagamento in relazione alla natura pro soluto o pro solvendo della stessa, come individuata dall'ente cedente.
2. L'ente cedente dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sul sito del comune alla sezione amministrazione trasparente e con ogni ulteriore forma di pubblicità idonea a darne la più ampia diffusione.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.