Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 3-bis le parole: «lettera f-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere f), f-bis) ed i)» e le parole: «da euro 108 a euro 433» sono sostitute dalle seguenti: «da euro 250 a euro 620»;
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 202 non si applicano alle sanzioni disposte per l'accertamento delle violazioni di cui al comma 3-bis.