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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.3.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
3.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. In favore degli amministratori locali che rivestono le cariche di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultano titolari di pensione e non sono iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote, presso la Gestione separata dell'istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995. n. 335.
   2-ter. Gli amministratori locali di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica, sono iscritti in via esclusiva a un fondo di previdenza complementare possono mantenere l'iscrizione al fondo medesimo e proseguire volontariamente il pagamento della quota a proprio carico. L'amministrazione locale è tenuta al pagamento della quota spettante al datore di lavoro.
   2-quater. Gli amministratori locali che rivestano o abbiano rivestito le cariche di cui al comma 1 e che, nel corso del mandato, non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione hanno facoltà di riscattare, con oneri a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore a una consiliatura, applicando il metodo contributivo».