Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Servizi a domanda individuale)
1. All'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I servizi a domanda individuale prestati dai Comuni sono gestiti in modo tale da consentire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'Ente; è escluso l'obbligo di prevedere necessariamente una compartecipazione dell'utenza. Lo Stato, a partire dall'anno 2022, provvede a ridefinire il sistema di attribuzione delle risorse ai Comuni al fine di consentire un maggiore finanziamento pubblico dei servizi a domanda individuale, con priorità ai servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico.».
2. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, è abrogato.
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono abrogati.