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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
25.01.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

  1. All'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera f) primo periodo, le parole: “allo Stato il gettito” sono sostituite dalle seguenti: “allo Stato il 90 per cento del gettito derivante dalla riscossione”;

   b) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

   “f-bis) il restante 10 per cento del gettito, nel limite massimo delle risorse stabilito ciascun anno in sede di approvazione del bilancio, derivante dalla riscossione dell'imposta municipale propria sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui alla lettera precedente, è riservata ai comuni ed è destinata alla riqualificazione e al recupero degli immobili del patrimonio artistico locale ricadente nel territorio comunale o di proprietà dello stesso”;

  2. Per gli anni 2020 e 2021, il limite massimo di risorse del gettito derivante dalla riscossione dell'imposta municipale propria sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui al comma precedente da riservare ai comuni è stabilito nel limite massimo di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 agosto di ciascun anno in base alle entrate derivanti dai versamenti effettuati per l'acconto dell'imposta. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».