Sostituirlo con il seguente:
Art. 20.
(Disposizioni concernenti la limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni di minori dimensioni)
1. L'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.».