Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 64 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «comunale e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio delle funzioni di assessore comunale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale»;
b) al comma 2 le parole: «comunale o» sono soppresse, e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il consigliere comunale nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che nella lista ha conseguito la cifra elettorale immediatamente successiva a quella ottenuta dal consigliere nominato assessore».