Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disciplina dei vice segretari comunali)
1. All'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti».
2. Per il periodo di funzione di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il vice segretario comunale ha diritto a percepire il trattamento previsto per la qualifica superiore di segretario comunale.