Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Nomina dei vicesegretari comunali nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«1-bis. I sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di vacanza del segretario titolare e ove previsto ai sensi dell'articolo 97, comma 5, possono conferire l'incarico di vicesegretario a un dipendente dell'amministrazione comunale che abbia i requisiti di cui all'articolo 98, comma 5. Tale incarico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha durata annuale ed è rinnovabile per un ulteriore biennio, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.».