Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) da non meno di 10 e da non più di 25 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti»;
b) il comma 2 è abrogato.