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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.05.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
17.05.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di revisione elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti)

  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la revisione avviene, a discrezione della giunta municipale, in uno solo dei mesi di gennaio e di luglio.»;

   b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, l'aggiornamento delle liste elettorali di cui al precedente periodo avviene, a discrezione della giunta municipale, con un'unica revisione semestrale.»;

   c) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la Commissione elettorale, a sua discrezione, effettua la revisione di cui al precedente periodo in modalità annuale, entro il 10 aprile o entro il 10 ottobre di ciascun anno.»;

   d) all'articolo 18, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il manifesto di cui al predetto manifesto è affisso entro l'11 aprile nel caso in cui la commissione elettorale abbia deciso di effettuare la revisione elettorale in modalità annuale entro il 10 aprile dello stesso anno, con possibilità di presentare ricorso unicamente non oltre il 20 aprile successivo, ed entro l'11 ottobre, nel caso in cui la Commissione elettorale abbia deciso di effettuare la revisione elettorale in modalità annuale entro il 10 ottobre dello stesso anno, con possibilità di presentare ricorso unicamente non oltre il 20 ottobre successivo»;

   e) all'articolo 30, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la Commissione elettorale mandamentale provvede all'approvazione degli elenchi entro il 10 giugno o entro il 10 dicembre sulla base dell'esercizio di discrezionalità di cui all'articolo 7, comma 1.»;

   f) all'articolo 31, primo comma, dopo la parola: «semestrali» sono aggiunte le seguenti: «o annuali nel caso dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti»;

   g) all'articolo 32, primo comma, alinea, dopo le parole: «del semestre successivo» sono inserite le seguenti: «o dell'anno successivo, nel caso di comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti»;

   h) all'articolo 35, dopo le parole: «il 10 ottobre di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «o, nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, entro uno solo dei predetti termini»;

   i) all'articolo 40, primo comma, dopo le parole: «10 dicembre», sono inserite le seguenti: «o, nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, entro uno solo dei predetti termini,».

  2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono applicate, se del caso, singolarmente, in base all'esercizio di discrezionalità da parte della Giunta Municipale di cui al comma 1 del presente articolo.