Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 165, comma 6, lettera b) le parole: «e di cassa» sono soppresse;
b) all'articolo 165, comma 7, la lettera d) è abrogata;
c) all'articolo 166, il comma 2-quater è abrogato;
d) all'articolo 169, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
e) all'articolo 175, comma 1, le parole: «e di cassa» sono soppresse;
f) all'articolo 175, comma 3, la lettera e) è abrogata;
g) all'articolo 175, comma 5-bis la lettera d) è abrogata;
h) all'articolo 175, comma 5-quater, lettere b) e c), le parole: «e di cassa» sono soppresse;
i) all'articolo 175, comma 8, le parole: «ed il fondo di cassa» sono soppresse;
l) all'articolo 176, comma 1, le parole: «, dal fondo di riserva di cassa» sono soppresse;
m) all'articolo 180 il comma 4-ter è abrogato;
n) all'articolo 183 il comma 8 è abrogato;
o) all'articolo 185 il comma 1 è abrogato;
p) all'articolo 185, comma 1, lettera c) la parola: «cassa» è soppressa;
q) all'articolo 193, comma 2, lettera a), le parole: «di cassa» sono soppresse.
Conseguentemente sono abrogate tutte le relative disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che introducono il bilancio di cassa.