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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.04.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
17.04.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 165, comma 6, lettera b) le parole: «e di cassa» sono soppresse;

   b) all'articolo 165, comma 7, la lettera d) è abrogata;

   c) all'articolo 166, il comma 2-quater è abrogato;

   d) all'articolo 169, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

   e) all'articolo 175, comma 1, le parole: «e di cassa» sono soppresse;

   f) all'articolo 175, comma 3, la lettera e) è abrogata;

   g) all'articolo 175, comma 5-bis la lettera d) è abrogata;

   h) all'articolo 175, comma 5-quater, lettere b) e c), le parole: «e di cassa» sono soppresse;

   i) all'articolo 175, comma 8, le parole: «ed il fondo di cassa» sono soppresse;

   l) all'articolo 176, comma 1, le parole: «, dal fondo di riserva di cassa» sono soppresse;

   m) all'articolo 180 il comma 4-ter è abrogato;

   n) all'articolo 183 il comma 8 è abrogato;

   o) all'articolo 185 il comma 1 è abrogato;

   p) all'articolo 185, comma 1, lettera c) la parola: «cassa» è soppressa;

   q) all'articolo 193, comma 2, lettera a), le parole: «di cassa» sono soppresse.

  Conseguentemente sono abrogate tutte le relative disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che introducono il bilancio di cassa.