Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Composizione delle Giunte nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti)
1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è facoltà del sindaco, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1, nominare sino a 2 assessori non facenti parte del consiglio, purché siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Qualora gli assessori nominati ai sensi del precedente periodo comportino il superamento del limite previsto dal comma 1, ad essi non spetta l'indennità di funzione».