Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. All'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I limiti percentuali di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sia stata presentata una sola lista a causa della mancanza materiale di altre liste o dell'impossibilità di altre liste di essere ammesse per difetti insanabili contenuti nelle liste stesse».