Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 91 è aggiunto il seguente:
Art. 91-bis.
(Periodo di prova dei dipendenti)
1. Il periodo di prova del dipendente, durante il quale ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza, anche nell'ipotesi di ente di diverso comparto, a prescindere dalla sua qualifica, non può superare i due mesi.