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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.1.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
15.1.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Nei comuni con meno di 1.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019).
  1-ter. I commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
  1-quater. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  1-quinquies. Per i comuni sopra i 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  1-sexies. Qualora il rapporto dipendenti popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non possono essere considerati esuberi.