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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.4.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
14.4.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  «1-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   “4-bis. Gli atti aventi natura regolamentare, in ragione della loro funzione normativa, debbono essere muniti del parere preventivo di legittimità espresso dal segretario comunale. A tal fine il segretario comunale è tenuto ad apporre il proprio parere entro 15 giorni dalla data in cui riceve il documento relativo alla proposta di regolamento. In caso di inerzia da parte del segretario, il parere si intende favorevole, nel senso che si ritiene acquisito il suo assenso. In caso di parere negativo, il documento può essere comunque approvato solo se corredato da un parere favorevole espresso da un altro funzionario dell'ente che ne abbia la competenza”.

  1-ter. All'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   “6-bis. I dirigenti sono tenuti ad attuare gli indirizzi dell'ente espressi mediante atti di programmazione o direttive. Le direttive sono emanate dal sindaco e sono finalizzate all'attuazione di specifici adempimenti o all'adozione di specifici atti. L'inosservanza delle direttive comporta le conseguenze previste nell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, laddove un dirigente o responsabile di servizio si rifiuti di eseguire le direttive emanate dal sindaco, quest'ultimo potrà incaricare dello stesso adempimento un altro funzionario o il segretario generale, fermo restando, laddove necessario, l'eventuale avvio di azioni di natura disciplinare. I funzionari incaricati dell'adempimento, in sostituzione del funzionario originariamente incaricato, possono rifiutarsi di adempiere, con atto motivato, se ritengono l'ordine illegittimo, senza incorrere in sanzioni o altre eventuali misure discriminatorie”.».